UFFICIALE – FIGC, prorogati contratti e prestiti in Serie A. La norma
La FIGC approva l’estensione dei contratti oltre il 30 giugno. Con il comunicato ufficiale numero 228/A il presidente Gravina ufficializza la questione per tutti i giocatori di Serie A (e delle categorie inferiori) in scadenza a fine mese o in prestito. Ecco come funziona.
LA NUOVA NORMA – La FIGC recepisce le linee guida della FIFA sulla conclusione della stagione 2019-2020 con le rose attuali. Considerato che molti contratti, così come prestiti, sono in scadenza al 30 giugno uno dei temi più discussi era quello del prolungamento, che il presidente Gabriele Gravina ha ratificato con un provvedimento. Di seguito le linee guida adottate.
FIGC – DATE CONTRATTI CALCIATORI SERIE A, B, C
A) Per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, è confermata la validità degli accordi economici già in essere.
B) Per i calciatori titolari di contratti pluriennali con la società cedente e con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, la durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 si intende prorogata al 31 agosto 2020. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dall’1 settembre 2020.
C) Per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti. In tal caso, il tesseramento della stagione 2020/2020 decorre dall’1 settembre 2020.
FIGC – STIPENDI CONTRATTI CALCIATORI SERIE A, B, C
D) Nei casi di cui alle lettere A) e B) e, per la lettera C), in caso di accordo sull’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento a titolo temporaneo, la “parte fissa” della retribuzione lorda sarà riparametrata, ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: sulla base di 14 mensilità (suddividendo l’importo dovuto per la mensilità di giugno in ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; sulla base di dieci ratei mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021 (relativamente al contratto con la società titolare del tesseramento nella medesima stagione). Gli eventuali diversi accordi fra le Parti dovranno, in ogni caso, essere sottoscritti su apposito modulo federale.
E) Per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi – come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto dell’attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti.
FIGC – CONTRATTI STAFF TECNICO SERIE A, B, C
F) Per gli allenatori e i preparatori atletici titolari di contratti pluriennali è confermata la validità degli accordi economici già in essere, da regolarsi secondo le previsioni della lettera D).
G) Per gli allenatori e i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi – come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto dell’attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti.
FIGC – DETTAGLI CONCLUSIVI C.U. 228/A
H) Gli eventuali accordi di ridefinizione, anche parziale, degli importi contrattualmente previsti per la “parte fissa” delle mensilità di marzo 2020 e/o aprile 2020 e/o maggio 2020 e/o giugno 2020, depositati presso la Lega competente, devono intendersi risolutivi di ogni controversia per gli effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, con conseguente impugnabilità e non esperibilità di azioni riguardo ai predetti accordi.
I) La decorrenza dall’1 luglio 2020 degli eventuali accordi preliminari relativi alla stagione 2020/2021 depositati prima della data di pubblicazione del presente documento è positicipata all’1 settembre 2020. Restano invariate le pattuizioni economiche, salvo diverso accordo fra le Parti.
J) I presenti principi troveranno applicazione soltanto per le società che riprenderanno l’attività ufficiale nella stagione sportiva 2019/2020.
Fonte: FIGC