Mondo Inter

Inter, gli accordi tra Suning e LionRock: emergono dettagli inediti – C&F

“CalcioeFinanza.it” è venuto in possesso del verbale dell’assemblea dei soci dell’Inter dello scorso 18 febbraio, vale a dire quello che ha diramato l’ingresso di LionRock al posto di Thohir come socio di minoranza.

DIRITTO DI VENDITA DELLE AZIONI – A seguire quanto scrive “CalcioeFinanza.it” sulle intese raggiunte tra Suning e LionRock sullo statuto sociale dell’Inter: “Il patto tra Suning e LionRock, il fondo di investimento con sede ad Hong Kong si è impegnato a non trasferire a terzi la propria partecipazione nell’Inter «sino alla data del quinto anniversario della data di perferzionamento del patto parasociale», salvo il consenso scritto di Suning. In base allo shareholders’ agreement, siglato tra Suning e LionRock lo scorso 12 febbraio, l’azionista di maggioranza potrà invece liberamente disporre delle proprie azioni, considerato che l’azionista di minoranza si è formalmente impegnato a «concedere il proprio consenso scritto ad ogni trasferimento» da parte di Suning”.

DIRITTO DI PRELAZIONE – “LionRock ha inoltre rinunciato espressamente e in via definitiva alla possibilità di esercitare sia il diritto di prelazione sia il diritto di co-vendita, previsti dallo statuto dell’Inter, nel caso in cui Suning decidesse di mettere in vendita la propria partecipazione. Anche Suning, in base a quanto previsto dal patto parasociale, ha rinunciato al diritto di prelazione nel caso in cui LionRock, dopo aver ottenuto il consenso dell’azionista di maggioranza, decidesse di mettere in vendita la propria partecipazione”.

AUMENTI DI CAPITALE – Così come con Thohir anche con LionRock sarà necessario il voto favorevole del socio di minoranza a Suning per effettuare eventuali aumenti di capitale. Il nuovo statuto dell’Inter infatti parla chiaro: “L’articolo 9.9 comma d) del nuovo statuto prevede infatti che la presenza in assemblea e il voto favorevole del socio di minoranza (un soggetto che detiene più del 10% del capitale, secondo la definizione dello statuto) sono richiesti per l’approvazione di qualsivoglia deliberazione relativa alle seguenti materie:

Aumento di capitale (ad eccezione per quelli richiesti dagli articolo 2446 e 2447 del codice civile);
Emissione di titoli azionari della società, qualora l’equity value complessivo della società preso come riferimento nella delibera sia inferiore a 400.000.000 euro;
Modifiche allo statuto della società;
Modifiche delle regole relative la dimensione e il funzionamento del cda;
Fusioni, trasformazioni, scissioni, vendite di rami d’azienda di importo superiore a 50.000.000 euro”.

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