Inchiesta ultras, focus su due norme: da qui passano eventuali sanzioni
L’inchiesta relativa a possibili infiltrazioni nelle curve di Inter e Milan, che ha condotto all’adozione di 19 misure cautelari nei confronti di ultras dei due club, potrebbe coinvolgere anche i tesserati delle due squadre. Una norma consentirà di definire i possibili risvolti della vicenda.
LA SITUAZIONE – Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, circa 19 esponenti del tifo organizzato di Inter e Milan sono stati i destinatari di misure cautelari per “associazione a delinquere“. La vicenda, che per molti ha scoperchiato il vaso di Pandora relativamente ai comportamenti che si verificherebbero nelle curve delle due squadre meneghine, non vede al momento coinvolte le due società in termini di “complici nell’eventuale reato”. Ciò vale sia per i club che per i loro dirigenti e tesserati. Ma per il futuro è bene effettuare un ragionamento.
L’articolo 25 della Giustizia Sportiva come cornice legislativa per l’inchiesta degli ultras
NORMA APPLICABILE – La Procura della FIGC ha chiesto gli atti del procedimento per poter accertare eventuali corresponsabilità dei tesserati delle società i cui ultras sono stati arrestati. Nello specifico, la giustizia dovrà focalizzare la sua attenzione sull’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, riferito al divieto di interlocuzioni con il mondo del tifo organizzato. La disposizione legislativa è così formulata: “Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”.
POSSIBILI SANZIONI – Da tenere d’occhio è anche l’articolo 9 della stessa normativa. Quest’ultimo riguarda le possibili misure da adottare in caso di accertamento della responsabilità di tesserati di società calcistiche. Le sanzioni oscillano dalla multa alla sospensione per una o più giornate, per i calciatori. Per quanto riguarda i dirigenti, questi ultimi rischiano l’inibizione temporanea, come stabilito dalle lettere f e h dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva cui rinvia l’articolo 9 del medesimo.